DVR e DUVRI
Frequentemente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene per errore scambiato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Tale documenti nonostante siano simili in certi aspetti, in realtà hanno identità e significati differenti.
L’art. 28 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento che le aziende, a prescindere dal settore di attività, dal numero dei dipendenti e dal livello di rischio, devono possedere. Mentre l’art. 21 del Testo Unico delibera che fanno eccezione le aziende individuali e le aziende a conduzione familiare.
Nelle aziende medio piccole, con un numero inferiore o pari a cinquanta lavoratori, la valutazione può essere redatta ricorrendo alle procedure standardizzate definite all’art. 6, comma 8f del D. Lgs. 81/08. Invece per le aziende, con un numero inferiore o pari a dieci dipendenti, non è più ammissibile eseguire autocertificazioni, nella quale si afferma di aver realizzato la valutazione.
Il DVR deve comprendere la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda, inoltre dovranno essere specificati i criteri utilizzati per compiere tale valutazione, le misure preventive e protettive impiegate per limitare i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità ed il piano di miglioramento per il futuro. Le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente, che sono state nominate, devono essere indicate all’interno del documento. E importante segnalare la tendenza ad individuare un organigramma della sicurezza completo, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza, gli eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza. Inoltre, il documento deve individuare le mansioni che espongono il lavoratore a rischi specifici che esigono una capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento adatte.
Almeno una volta ogni tre anni il DVR deve essere rivisto. Anche se l’azienda non subisce alcuna situazione o condizione diversa, quindi non registra importante e sostanziale modifiche, il DVR deve essere comunque rivisto, con rispetto delle tempistiche richieste. Nel caso in cui l’azienda subisce importante modifiche al processo lavorativo, subendo una variazione del livello del rischio il documento dovrà essere rivisto.
Per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi non sussiste una regola che prescrive l’obbligo ad adottare un modello predefinito, la sua progettazione spetta al datore di lavoro, il quale dovrà rispettare tutti i contenuti definiti dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 per redigere il documento.
Il documento dovrà essere conservato in azienda, in formato cartaceo oppure su un supporto informatico, e dovrà riportare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del Medico Competente ove presente e del Rappresentante dei lavoratori.
Ricade sul Datore di Lavoro dell’azienda la responsabilità per la redazione del DVR, tale documento può essere consultato soltanto all’interno della stessa.
L’art. 26 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è un documento che racchiude norme sulla sicurezza nell’esecuzione dei contratti di somministrazione, appalto o di opera.
Si parla di Rischi da Interferenze quando più operatori appartenenti a differenti aziende, svolgono la loro opera sul medesimo luogo di lavoro. Quindi è il caso in cui differenti realtà lavorative con datori di lavoro e ragioni sociali differenti, lavorano nel medesimo sito, nello stesso momento, perfino in certi casi in successione se comunque gli effetti del lavoro di chi previene possono ricadere in qualche modo su chi interviene in seguito. Si suppone quindi che ciascun prestatore d’opera sarà esposto ai rischi sul luogo di lavoro, associati alla propria attività, tale rischi, saranno aggiunti a quelli connessi agli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento connesso ad una determinata attività, nella quale due o più imprese diverse cooperano, perciò non viene collegato all’azienda come avviene nel caso del DVR.
Nell’ appalto, tutti i soggetti coinvolti dovranno, inizialmente e progressivamente, condividere lo sviluppo dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’interno del DUVRI. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali può prendere indicazioni dai DVR delle singole aziende coinvolte, per quanto riguarda le attività che arrechino rischi interferenziali all’interno del progetto.
Non è obbligatorio la redazione del DUVRI nel caso in cui vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o anche quando il contratto riguarda essenzialmente l’erogazione di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature. Ad ogni modo anche in questi casi, sarà d’obbligo la redazione del DUVRI, qualora vi siano rischi che provochino la presenza di agenti cancerogeni, biologici, chimici, o da atmosfere esplosive (art. 26, comma 3 bis).
L’art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che sarà il datore di lavoro committente dell’appalto, responsabile della redazione del unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Per tutto ciò, dovrà raccogliere le informazioni da tutti i singoli contraenti, realizzando un documento che verrà condiviso e tramesso ai destinatari.
Fonte www.anfos.it
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