Campi elettromagnetici D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159
Viene attuata la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute attinente all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), con il Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016. La direttiva entra in vigore a partire dal 2 settembre 2016 abrogando in tal modo la direttiva 2004/40/CE.
Il Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016 arreca alcune modifiche al Testo Unico di Sicurezza. Prendiamo in considerazione l’art. 206 del Capo IV sulla protezione dei lavoratori dal rischio esposizione a campi elettromagnetici. Come in passato, il Capo IV fa riferimento ai requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) e anche della protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti indotti dai campi elettromagnetici.
Il Capo IV attiene ai Valori limite di esposizione (VLE) che concernano soltanto le relazioni scientificamente rilevati tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. Viene precisato che il Capo tralascia il riferimento alla protezione da eventuali effetti a lungo termine e ai rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Viene aggiunto anche un riferimento al personale che lavora presso impianti militari operativi o impegnati in attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, per la cui protezione si fa riferimento agli articoli 245 e 253 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Alcune “Definizioni” dell’art. 207 sono state aggiornate come il significato di “effetti biofisici diretti” (termici e non termici), “effetti indiretti”. Vengono cambiate anche le definizioni di “Valori limite di esposizione (VLE)” distinguendoli in “VLE relativi agli effetti sanitari” e “VLE relativi agli effetti sensoriali”. I Valori di Azione si distinguono in “VA inferiori” e “VA superiori”, sia per i campi elettrici che per i campi magnetici.
L’articolo 208 viene considerevolmente ampliato rimandando alle grandezze indicate nell’allegato XXXVI, parte I, per quanto riguarda i Valori limite di esposizione e valori di azione. Mentre le parti II e III, dell’allegato XXXVI, si riferiscono ai VLE relativi agli effetti sanitari, ai VLE relativi agli effetti sensoriali e ai VA. Il rispetto dei valori deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui al (nuovo) articolo 209. Il datore di lavoro dovrà adottare le misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma 7 (anch’esso modificato), nell’eventualità in cui l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE.
L’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per i lavoratori provenienti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, viene meglio specificato nell’articolo 209 “Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi”.
Il riferimento alle guide pratiche della Commissione europea, e le pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente o di fonte INAIL, oltre che delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, sostituisce il precedente riferimento alle norme europee del CENELEC.
Anche l’articolo 210, che fa riferimento alle Misure di prevenzione e protezione, subisce notevole modifiche; infatti obbliga di adottare un programma di azione che include misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari che tenga conto di un insieme di elementi sostanzialmente non modificato dal nuovo D.lgs. n.159/2016, tenendo conto però anche:
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
Con D.lgs. n.159/2016 viene introdotto l’articolo 210 bis che si dedica all’Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, va svolta dal datore di lavoro su gli effetti indiretti dell’esposizione, sulla possibilità di sensazioni e sintomi transitori e di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili o portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche.
Per quanto riguarda la Sorveglianza sanitaria, alla quale si riferisce l’articolo 211, rimane come in passato, la periodicità annuale o inferiore su giudizio del medico competente, salvo provvedimento motivato dell’organo di vigilanza che disponga contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. Viene descritto maggiormente il caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute (comma 2), sarà cura del datore di lavoro garantire, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati anche nel caso di un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari; il tutto a spese del datore di lavoro in orario scelto dal lavoratore (comma 3).
L’oggetto dell’articolo 212 sono le Deroghe che attengono alla possibilità del Ministero del Lavoro di autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE, in base a criteri e modalità da definirsi con apposito decreto, le cui condizioni per l’autorizzazione sono dettagliate al comma 2.
FONTE: InSic, il quotidiano online per i professionisti della sicurezza