ETICHETTATURA ALIMENTI: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Il Decreto Legislativo n. 145 del 15 settembre 2017 entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017.
Il 5 aprile 2018 entra in funzione l’obbligo di specificare nell’etichetta degli alimenti la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inadempienza di tale obbligo comporta alle sanzioni amministrative pecuniarie, compresi tra 2.000 e 15.000 euro, se non viene indicata la sede dello stabilimento oppure se non viene specificato lo stabilimento effettivo qualora la società abbia svariati stabilimenti. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso, nel caso in cui l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
Si legge nel decreto che “I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011”.
Tale obbligo in precedenza era previsto dal Decreto Legislativo 109/1992 ed è stato abrogato successivamente alla riorganizzazione delle normative europee in materia di etichettatura alimentare. Oggi tale normativa viene sostituita dal Decreto Legislativo 231/2017.
Lo scopo di tale normativa è quello di dare una esauriente e corretta informazione al consumatore, affinché egli possa identificare all’istante, lo stabilimento di produzione o di confezione dei prodotti sugli scaffali. Anche per gli organi di controllo risulta più facile eseguire le indagini relative alla rintracciabilità degli alimenti, in modo da tutelare al meglio la salute dei consumatori.
L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Decreto legislativo è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il versamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, dovrà essere effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti.
Secondo l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 145 del 15 settembre 2017 “Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)”.