Redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti (DUVRI)
In ottemperanza dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quando un soggetto, definito committente, affida lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d’opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all’interno della propria impresa, devono essere predisposte le misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori,.
Il committente è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall’entità o dall’importo.
In questo caso è fondamentale il ruolo del committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.
I rischi interferenti sono i rischi derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva del committente.
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:
• rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
• rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
• rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi.
Per tanto nei casi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse realtà (imprese e professionisti) operanti in azienda, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. L’obbligo a carico del Datore di lavoro che abbia la disponibilità dei locali di redazione del DUVRI non si applica:
– ai servizi di natura intellettuale,
– alle mere forniture di materiali o attrezzature,
– ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari.
IGEA GROUP supporta le aziende nella redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), mettendo a disposizione un gruppo di consulenti esperti e competenti per la stesura del documento.
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