NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
In Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il DPR n. 120 del 13 giugno 2017, attinente alla disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Tale regolamento entra in vigore il 22 agosto 2017.
Con il Nuovo Regolamento si raduna in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:
- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- l’uso nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione nei siti oggetto di bonifica;
- le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
- i requisiti da soddisfare allo scopo che le terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
- i presupposti per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
- l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal D.lgs. 152/2006 per le bonifiche: 1.000 mg/kg;
- il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va seguito da una specifica documentazione e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto.
Le novità che il Regolamento prevede riguardano la facilitazione delle procedure e l’individuazione dei termini per concluderle. Tale procedure sono più veloci e consentono di affermare che le terre e rocce da scavo soddisfano le condizioni stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere definite come sottoprodotti e non come rifiuti. Viene ulteriormente rafforzato il sistema dei controlli. Inoltre, viene rimosso l’obbligo di comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce recepite come sottoprodotti nei grandi cantieri.
Con le nuove regole si stabilisce che qualora le quantità sono maggiori a 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere sarà definito di grandi dimensioni. Invece, se tali quantità saranno al di sotto del limite di 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere sarà definito di piccole dimensioni. Le terre e rocce sono considerati sottoprodotti, nel caso in cui siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo fondamentale non è la produzione di tale materiale. Oppure quando vengono utilizzati, escludendo trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, contemporaneamente soddisfano le condizione ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR120/2017. L’uso deve essere conforme al piano o alla dichiarazione per l’utilizzo.
Nel rispetto delle condizioni di legge, si verifica il riutilizzo di terre e rocce da scavo, nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.
E prevista una Dichiarazione di avvenuto utilizzo, di cui all’articolo 21 del decreto, la quale consiste in un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, utilizzando un apposito modulo, successivamente trasmesso all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (ARPA). La dichiarazione di utilizzo deve contenere i dati del produttore, dati del sito di produzione, dati dell’eventuale sito di deposito intermedio, dati del sito di destinazione, tempi previsti per l’utilizzo.
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