NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/425 SUI DPI
Dal 21 aprile 2018 entra in vigore, con varie eccezioni, il Nuovo Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale. Tale Regolamento abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.
Nell’allegato I del Regolamento 2016/425 si specificano le categorie di rischio da cui i Dispositivi di Protezione Individuale sono destinate a proteggere gli utilizzatori. Le categorie di rischio sono tre.
La Categoria I include unicamente il rischio di lesione meccaniche superficiali, il contatto prolungato con l’acqua o contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi, il contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, le lesioni oculari derivate dall’esposizione alla luce del sole (differente dalle lesioni dovute all’osservazione del sole), le condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Nella Categoria III sono inclusi i rischi che possono generare conseguenze critiche come la morte o danni alla salute irreversibili dovute a sostanze e miscele pericolose per la salute, le atmosfere con insufficienza di ossigeno, gli agenti biologici pericolosi, le radiazioni ionizzanti, gli ambienti con elevata temperatura aventi effetti simili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C, gli ambienti con temperatura bassa aventi effetti equivalenti a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore, le cadute dall’alto, le scosse elettriche e lavoro sotto tensione, l’annegamento, i tagli da seghe a catena portatili, i getti ad alta pressione, le ferite da proiettile o da coltello, il rumore nocivo.
Nella Categoria II invece sono compresi i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
L’articolo 19 del Capo IV del Regolamento, denominato “Procedure di valutazione della conformità”, stabilisce quale procedura di valutazione deve essere eseguita per ciascuna delle categorie di rischio elencate nell’Allegato I. Per la Categoria I si esegue il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato IV. Per la Categoria II si effettua l’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V seguito dalla conformità al tipo incentrata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VI. Per la Categoria III si attua l’esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all’allegato VII, oppure dalla conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all’allegato VIII.
Gli Stati membri fissano delle norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. In caso di violazioni gravi di tale norme, possono essere previste delle sanzioni penali.
Per i dispositivi individuali di protezione è prevista una documentazione tecnica. Tale documentazione, per assicurare la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, deve identificare i mezzi utilizzati dal fabbricante. La documentazione deve contenere una completa descrizione del DPI e dell’uso cui è riservato, una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere, una elencazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti, un resoconto sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.