Il Nuovo Accordo RSPP del 7 luglio 2016
Le funzioni svolte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono disciplinate dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiamando in tal modo l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Gli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006 vengono abrogati dal Nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016. Dall’entrata in vigore dell’Nuovo Accordo, per un anno possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006, i corsi per RSPP e ASPP.
L’articolo 32, comma 2 contiene uno degli aspetti importantissimi del Nuovo Accordo perché spiega quali sono le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). Ulteriori titoli di studio validi sono riconosciuti dall’Accordo e un elenco completo contenente 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento viene disciplinato nell’Allegato I.
Le stesse regole rimangono per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, con la precisazione del ruolo in obbligo, non più, all’organizzatore ma al soggetto formatore. Il soggetto formatore, per ogni corso, è vincolato a:
- specificare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- indicare i nominativi dei docenti;
- autorizzare alla partecipazione ad ogni corso un numero massimo pari a 35 unità;
- conservare il registro di presenza dei partecipanti;
- accertare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
Nell’Allegato V vengono specificati i requisiti obbligatorio che il docente formatore qualificato deve possedere per lo svolgimento dei corsi indirizzati a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Per quanto riguarda i corsi di Primo Soccorso, il docente non deve possedere i requisiti dell’Allegato V ma avere la qualificazione di medico. L’incarico di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione potrà essere svolto anche dal datore di lavoro purché si in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, svolgendo la formazione dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.
In relazione ai vari Moduli del percorso formativo sono state introdotte effettive modifiche. Il Modulo B viene modificato radicalmente. Per RSPP e ASPP si fa rifermento al Modulo A e B mentre la funzione di RSPP al Modulo C.
Per il Modulo A la definizione degli obiettivi formativi dovrà essere indica nel migliore e puntuale modo. Alcuni rischi specifici trattati in precedenza in tale Modulo si sposteranno nel Modulo B. Alla durata totale di 28 ore del corso si aggiungeranno le ore per le verifiche di apprendimento finale. Tale Modulo potrà essere svolto anche in modalità e-learning.
Il Modulo B, della durata di 48 ore, è comune a tutti i settori produttivi, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione:
- Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore;
- Moduli B-SP 2: cave – costruzioni della durata di 16 ore;
- Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore;
- Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore.
Le ore per la verifica di apprendimento finale si aggiungono ai singoli corsi.
Infine, la modifica del Modulo C, riguarda la definizione nel migliore modo degli obiettivi formativi. La durata totale del corso resta come in precedenza pari a 24 ore. Al completamento del corso si dovrà effettuare una verifica dell’apprendimento.
I corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP sono della durata di 40 ore nel quinquennio per RSPP e 20 ore nel quinquennio per ASPP. Al corso vengo ammessi al massimo 35 partecipanti. Durante lo svolgimento del corso è obbligatoria la compilazione e la conservazione del registro presenze. Tale corso può essere svolto anche in modalità e-learning. La vera novità dell’Accordo consiste nel fatto che le ore di aggiornamento posso essere costituite per 50 % da partecipazioni a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti conformi con le tematiche previste dall’Accordo. I corsi di formazione e di aggiornamento svolti in modalità e-learning, sono validi, soltanto se sono previsti espressamente da norme e Accordi Stato-Regioni. I RSPP e ASPP non possono esercitare le loro funzioni se non compiono l’aggiornamento entro il quinquennio.
Al compimento del corso e della verifica di apprendimento finale sarà rilasciato a ciascun partecipate l’attestato, il quale dovrà contenere, la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante al corso, la specificazione della tipologia di corso con l’indicazione del corso frequentato e della durata, il periodo di svolgimento del corso e la firma del soggetto formatore. Gli attestati di frequenza saranno consegnati o trasmessi, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti e non quindi, all’azienda o al datore di lavoro. Sul soggetto formatore grava l’obbligo di conservare, per un periodo di almeno 10 anni, tutta la documentazione relativa corso.
FONTE: AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro