Campi elettromagnetici: rinvio della valutazione del rischio al 1° Luglio 2016.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La 2013/35/UE, che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegato IV.
La direttiva 2013/35/UE inserisce alcuni cambiamenti rispetto alla direttiva precedente, rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche “non vincolanti”, che la Commissione “metterà a disposizione almeno 6 mesi prima del 1° luglio 2016”.
Viene mantenuta comunque l’impostazione di fondo della precedente direttiva, secondo la quale il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.
Per quanto riguarda la normativa italiana, l’ esposizione ai campi elettromagnetici è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs. 81/2008). L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE spostano il termine dell’obbligo di valutare il rischio connesso all’esposizione a campi elettromagnetici al 1° luglio 2016.
Si ricorda che per la mancata effettuazione della valutazione, pur nelle more dell’entrata in vigore della normativa specifica sui campi elettromagnetici, è previsto l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, D.Lgs. 81/08).
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente, ma sono invisibili all’occhio umano. Essi sono attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (quale ad esempio può essere il campo elettrico generato da un fulmine).
Oltre alle sorgenti naturali, lo spettro elettromagnetico include anche i campi generati dalle sorgenti create dall’uomo, come ad esempio: impianti realizzati per trasmettere informazioni attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche (impianti radio-TV e per telefonia mobile), impianti utilizzati per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica dalle centrali di produzione fino all’utilizzatore in ambiente urbano (elettrodotti), apparati per applicazioni biomedicali, impianti per lavorazioni industriali, nonché tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un’alimentazione di rete elettrica (elettrodomestici).
I RISCHI PER LA SALUTE CAUSATI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Solo di recente la comunità scientifica ha cominciato a studiare i possibili effetti nocivi dei campi elettromagnetici, distinguendo effetti di natura acuta (quando si manifestano a breve termine) e cronici (quando possono manifestarsi, anche dopo lunghi periodi di latenza, come conseguenza di esposizioni a livelli bassi di campo elettromagnetico per periodi prolungati).
Se per gli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute la comunità scientifica non ha ancora trovato indicazioni convincenti, per gli effetti di natura acuta è stato accertato che si verificano solo al di sopra di determinati livelli (soglie) di esposizione.
Tra gli effetti di natura acuta per esposizione a alte frequenze sono stati segnalati opacizzazione del cristallino, anomalie alla cornea, alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari; mentre per esposizione a basse frequenze (frequenza 50 Hz) sono stati segnalati effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale, extrasistole e fibrillazione ventricolare (fonte: ARPAV).
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti diverse tipologie di sorgenti artificiali di campi elettromagnetici, ed è per questo che il datore di lavoro si impegna alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi gli effetti nocivi a “breve termine” conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
Qualora la condizione espositiva non comporti apprezzabili rischi per la salute, sulla base della norma CEI EN 50449, la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici (art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08).
ATTREZZATURE E SITUAZIONI CHE NON RICHIEDONO MISURAZIONI
Si considerano non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione, sono condizioni espositive giustificabili le attrezzature e le situazioni elencate in Tabella 1 della Norma tecnica CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici” (si rimanda alla linea guida sugli agenti fisici del coordinamento tecnico per la lista di esempi di attrezzature e situazioni giustificabili).
Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la “giustificazione” del rischio sulla base della Tabella 1 della norma CEI EN 50499 sono: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri, ecc.
ATTREZZATURE E SITUAZIONI CHE RICHIEDONO MISURAZIONI
La norma CEI EN 50499 riporta, inoltre, un elenco di impianti e situazioni che richiedono una valutazione approfondita attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici. Tra i vari casi sono presenti attività di saldatura elettrica e dielettrica, impianti di riscaldamento a induzione, trasporti azionati elettricamente: treni e tram, reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1 sopracitata (si rimanda alla linea guida sugli agenti fisici del coordinamento tecnico per la lista di esempi di impianti e situazioni non giustificabili).
I tecnici di IGEA GROUP sono dotati delle competenze e della strumentazione necessaria per effettuare la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici.
FONTE : Punto sicuro – quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro