Assunzione incarico di amministratore di condominio
L’amministratore di condominio, ai sensi della legge italiana, è l’organo esecutivo del condominio, può essere nominato dall’assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza.
Ai sensi dell’art. 1130 c.c., ha l’obbligo di:
1. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea dei Condomini e curare l’osservanza del Regolamento di Condominio;
2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3. riscuotere i contributi e pagare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4. compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Inoltre, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
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