Assunzione incarico Medico Competente
Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del D.lgs. 81/08 e s.m.i., è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico, fisico o da esposizione a videoterminale,movimentazione manuale dei carichi, ecc. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico competente, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dalle norme vigenti, ma è il Medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più frequente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase pre-assuntiva.
In particolare il medico competente:
• collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi
• collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
• effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
• ha il dovere di riportare, in sede di riunione periodica , ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
• ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
• istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.
• trasmette ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio
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