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      Home News Sicurezza, dal 1° giugno 2013 obbligo della valutazione dei rischi anche nelle aziende più piccole

    Sicurezza, dal 1° giugno 2013 obbligo della valutazione dei rischi anche nelle aziende più piccole

    • Posted by Adriano Pucci
    • Date Novembre 9, 2015
    • Comments 0 comment

    valutazione-rischiDal 1° giugno 2013 anche per le aziende di minori dimensioni scatta l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. L’adempimento, già realtà per le imprese più grandi, ora viene esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, per le quali non sarà più valida l’autocertificazione. Datore di lavoro (compresi gli studi professionali, i negozi, gli uffici), responsabile del servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno così nuovi adempimenti da fare e nuovi moduli da utilizzare per completare la nuova procedura.

    La scadenza

    Scade il 31 maggio 2013 la facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi .

    Nuove disposizioni

    Le nuove disposizioni prendono il via dall’articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il quale, inizialmente, prevedeva che i datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate (da emanarsi con decreto interministeriale) e comunque non oltre il 30 giugno 2012. Quest’ultimo termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 dal Dl 57/12.

    Nel frattempo il decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 285 del 6 dicembre 2012. Il decreto differiva la sua entrata in vigore di ulteriori 60 giorni, anche perché queste procedure “devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del TU”. La legge di stabilità 228/2012 – all’articolo 1, comma 388 – ha prorogato a sua volta l’autocertificazione della valutazione dei rischi nel termine massimo “di salvaguardia” del 30 giugno 2013 nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure.

    È intervenuto, infine, il ministero del Lavoro con la nota 2583 del 31 gennaio 2013, fissando il 31 maggio 2013 come data ultima per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per effettuare la valutazione con autocertificazione.

    Le eccezioni

    Le procedure standardizzate non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro delle micro imprese che svolgano attività indicate nell’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del Testo unico (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti del decreto legislativo 334/99; centrali termoelettriche; impianti e installazioni con pericoli da radiazioni ionizzanti di cui al D.lgs. 230/95; nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni), nei confronti delle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28 del Testo unico, previste per la generalità dei datori di lavoro.

     

    IGEA GROUP ha predisposto un servizio, a costi notevolmente vantaggiosi, per redigere la valutazione dei rischi mediante le procedure standar­dizzate.

    FONTE : Il Sole 24 ore

     

     

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