Stesura Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 (DVR)
La valutazione dei rischi e la conseguente stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e uno degli obblighi non delegabili del Datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori.
L’articolo 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. sancisce i contenuti del DVR, che deve riportare una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Una volta individuati i rischi è necessario indicare quali siano le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, oltre ad un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tali misure devono essere giustificate ed è necessario indicare quali siano le procedure da eseguire per la loro attuazione.
In caso di costituzione di una nuova azienda, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare immediatamente la valutazione dei rischi riservandosi di preparare il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, ma debba al tempo stesso fornire “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08.
Inoltre il DVR deve essere aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
La normativa ha lasciato invariato il temine dei 30 giorni per l’elaborazione del DVR, ma ha stabilito la necessità, da parte del datore di lavoro, di dare immediata evidenza “dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione.
La redazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici. Per la sua elaborazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna. Si tratta di un’attività complessa e in continua evoluzione.
Per poter redigere un DVR, quindi, è indispensabile un sopralluogo da parte di un Consulente della Sicurezza, che acquisendo le informazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivo che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.
Nonostante la possibilità da parte del Datore di lavoro di delegare alcuni degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.. e/o richiedere la collaborazione per la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del DVR ad un professionista e/o società esterna, si individua comunque a carico del datore di lavoro la “culpa in eligendo e in vigilando”.
Poiché il Datore di lavoro deve scegliere oculatamente il soggetto al quale affidare gli obblighi previsti dal Testo Unico e deve vigilare sull’operato del delegato e sui tempi di esecuzione di tali importanti adempimenti.
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