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    1. DESCRIZIONE SERVIZI IGEA

      Home News Sistemi di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    Sistemi di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    • Posted by Adriano Pucci
    • Date Settembre 21, 2015
    • Comments 0 comment

    Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha la facoltà di delegare ad uno specifico soggetto provvisto di comprovata professionalità l’esecuzione delle attività e degli adempimenti richiesti dal Testo unico in argomento per garantire la sicurezza sul lavoro. Vi sono tuttavia alcune attività non possono essere oggetto di delega e che devono essere eseguite direttamente dal datore di lavoro.

    L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
    a) la valutazione di tutti i rischi con la conse¬guente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

    Tutte le altre attività il Datore le può delegare e sono le seguenti:
    a. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/’08;
    b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
    c. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
    e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    f. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
    g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
    h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    j. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
    k. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
    l. l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
    m. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta il Documento di Valutazione dei Rischi
    n. elaborazione del documento di Valutazione dei Rischi e Valutazione dei Rischi Da Interferenza
    o. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    p. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    q. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
    r. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
    s. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica con il Medico Competente;
    t. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    u. comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
    v. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

    L’istituto della delega di funzioni, quindi, è nata per consentire al Datore di lavoro di trasferire su altri una responsabilità, conseguente alla violazione di norme penali, che altrimenti sarebbe propria. La complessità assunta nel tempo dall’attività imprenditoriale ha reso sempre più difficile per il naturale destinatario del precetto penale, il datore di lavoro, adempiere personalmente agli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.
    Perciò è stato necessario potere affidare ad altri soggetti specificamente individuati, il compito di vigilare sulla concreta applicazione di tali norme.

    Essendo la delega di funzioni uno strumento non solo organizzativo, ma anche giuridico, con il quale il datore di lavoro trasferisce al delegato non solo le funzioni, ma anche le connesse responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 81/2008, è ammessa alle seguenti condizioni:
    a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
    b) deve essere conferita a soggetto in possesso dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    c) deve essere accompagnata dall’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    d) deve altresì attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
    e) deve, infine, essere accettata dal delegato per iscritto.

    Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

    IGEA GROUP mette a Vostra disposizione tecnici qualificati e specializzati nel settore, che potranno assisterVi nell’implementare un sistema di deleghe adatto alla Vostra realtà aziendale.

    Richiedi un preventivo, contataci, un consulente ti risponderà il prima possibile.

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    Adriano Pucci

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