Assunzione incarico di RSPP per tutti i macrosettori di attività
Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’interno di ogni azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Questa figura aziendale fu introdotta in Italia per la prima volta dal D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Si tratta del professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dai Datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), ovvero l'”insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal Datore di lavoro se si tratta di aziende:
• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
• altri settori, fino a 200 dipendenti.
In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda e/o una persona esterna all’azienda previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali.
La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.(Decreto-legge 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17)
La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa.
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti denominati comunemente modulo A, modulo B e modulo C e/o corsi di laurea specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il servizio di prevenzione e protezione deve provvedere:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni inerenti i rischi dell’attività lavorativa.
Inoltre i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo
Tra i vantaggi dell’affidare l’incarico ad una società terza, piuttosto che designare una persona interna all’azienda o direttamente il datore di lavoro, vi sono principalmente quelli relativi alla competenza di consulenti qualificati e affidare esternamente tutte le attività inerenti alla sicurezza previste dalla normativa vigente.
IGEA GROUP mette a Vostra disposizione tecnici qualificati e specializzati nel settore, che potranno assisterVi nel delicato ruolo di RSPP o potranno assumere essi stessi tale incarico per meglio supportarVi nella gestione della Vostra Azienda in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali.
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