Assunzione incarico di Coordinatore (CSP e CSE) e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Cantieri temporanei e mobili, il soggetto che deve nominare i Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP e CSE) è il Committente, ovvero il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.
Se il Committente ha deciso di nominare un Responsabile dei Lavori allora la nomina dei CSP e CSE sarà compito di quest’ultimo. Nessun altro soggetto può nominare i Coordinatori.
La figura del CSP e CSE deve essere nominata nei seguenti casi:
• Cantiere di qualsiasi dimensione, sia pubblico che privato, con 1 impresa esecutrice non devono essere nominati ne il CSP ne il CSE;
• Cantiere pubblico di qualsiasi dimensione con 2 o più imprese esecutrici devono essere nominati sia il CSP che il CSE;
• Cantiere privato non soggetto ad alcuna pratica edilizia, qualsiasi sia l’importo dei lavori, con 2 o più imprese esecutrici non deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE.
• Cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori inferiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici non deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE;
• Cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori superiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE;
• Cantiere di uno qualsiasi dei precedenti casi con 1 impresa esecutrice che in corso d’opera aumenta a 2 o più imprese esecutrici non deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE.
Il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona. Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. esclude la possibilità di nomina a CSP/E in un dato cantiere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08.
Il CSP, durante la progettazione dell’opera, si impegna per:
• la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
• la predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’Opera.
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 81/08. Il CSE ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase realizzativa, con attività di coordinamento di vario genere che si possono suddividere in:
• attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori;
• attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza;
• aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
• attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni al Committente;
• verifica delle parti generali del PSC e verifica POS;
• aggiornamento del Fascicolo Informativo.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nonché la stima dei costi della sicurezza.
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