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    1. DESCRIZIONE SERVIZI IGEA

      Home News Assunzione incarico di Coordinatore (CSP e CSE) e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

    Assunzione incarico di Coordinatore (CSP e CSE) e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

    • Posted by Adriano Pucci
    • Date Settembre 22, 2015
    • Comments 0 comment

    Ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Cantieri temporanei e mobili, il soggetto che deve nominare i Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP e CSE) è il Committente, ovvero il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

    Se il Committente ha deciso di nominare un Responsabile dei Lavori allora la nomina dei CSP e CSE sarà compito di quest’ultimo. Nessun altro soggetto può nominare i Coordinatori.

    La figura del CSP e CSE deve essere nominata nei seguenti casi:
    • Cantiere di qualsiasi dimensione, sia pubblico che privato, con 1 impresa esecutrice non devono essere nominati ne il CSP ne il CSE;
    • Cantiere pubblico di qualsiasi dimensione con 2 o più imprese esecutrici devono essere nominati sia il CSP che il CSE;
    • Cantiere privato non soggetto ad alcuna pratica edilizia, qualsiasi sia l’importo dei lavori, con 2 o più imprese esecutrici non deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE.
    • Cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori inferiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici non deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE;
    • Cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori superiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE;
    • Cantiere di uno qualsiasi dei precedenti casi con 1 impresa esecutrice che in corso d’opera aumenta a 2 o più imprese esecutrici non deve essere nominato il CSP e deve essere nominato il CSE.

    Il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona. Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. esclude la possibilità di nomina a CSP/E in un dato cantiere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

    Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08.
    Il CSP, durante la progettazione dell’opera, si impegna per:
    • la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
    • la predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’Opera.

    Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 81/08. Il CSE ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase realizzativa, con attività di coordinamento di vario genere che si possono suddividere in:
    • attività preliminari, cioè quelle che precedono la consegna dei lavori;
    • attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza;
    • aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
    • attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni al Committente;
    • verifica delle parti generali del PSC e verifica POS;
    • aggiornamento del Fascicolo Informativo.

    Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nonché la stima dei costi della sicurezza.

    IGEA GROUP mette a Vostra disposizione tecnici qualificati e specializzati nel settore, che potranno assumere il ruolo di CSP e CSE per la realizzazione dell’opera.

    Richiedi un preventivo, contataci, un consulente ti risponderà il prima possibile.

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    Adriano Pucci

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