Assistenza legale alle imprese sottoposte a procedimenti penali riguardanti la materia del lavoro
Una delle novità più rilevanti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è la completa rivisitazione del sistema delle sanzioni rispetto alle norme precedentemente in vigore.
Il D.Lgs. 81/2008, dopo averne dato una definizione appropriata, prevede sanzioni a carico delle seguenti figure:
• datori di lavoro e dirigenti;
• preposti;
• progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;
• medico competente;
• lavoratori, anche autonomi;
• noleggiatori o concedenti in uso di attrezzature di lavoro;
• committenti e responsabili dei lavori nei cantieri temporanei o mobili;
• coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Il D.lgs. 81/08 all’Allegato I individua le gravi violazioni che comportano la sospensione dell’attività , ovvero:
• Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
– Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
– Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
– Mancata formazione ed addestramento;
– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
– Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
• Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
– Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
– Mancanza di protezioni verso il vuoto.
• Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
– Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
• Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
– Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
– Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
– Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
• Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
– Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Il provvedimento di sospensione dell’attività può essere adottato dagli organi di vigilanza delle A.S.L. con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tema di prevenzione incendi il provvedimento di sospensione può essere adottato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in virtù della competenza specifica in materia.
Si intende per reiterazione allorquando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione, ottemperata dal contravventore o accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni (quindi, ne serve più di una) della stessa indole.
Per maggiori informazioni sul sistema sanzionatorio visiona l’articolo “La disciplina sanzionatoria -sanzioni amministrative e penali del D.lgs. 81/08” presente nella categoria Salute e sicurezza degli approfondimenti dei servizi IGEA .
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