Formulazione del certificato di idoneità
Il medico competente, sulla base degli esiti delle visite mediche previste dal protocollo sanitario, può esprimere uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:
• idoneità – per la quale, il lavoratore è ritenuto idoneo all’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e lavoratore;
• idoneità con prescrizioni – quando l’esposizione ai rischi può essere consentita ai lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
• idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione;
• inidoneità temporanea o permanente determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto fornendo copia al lavoratore e al datore di lavoro.
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