Informazione e Formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione delle emergenze; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: alle condizioni di impiego delle attrezzature; alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e la periodicità dell’aggiornamento dei corsi di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.
IGEA GROUP offre supporto e assistenza nella realizzazione dei corsi di formazione previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso docenti esperti e competenti in materia.
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