Valutazione strumentale del rischio da vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero
L’art. 202 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e corpo intero al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono in grado di determinare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari : tra le attrezzature possibili fonti di vibrazioni per il sistema mano-braccio vi sono demolitori, smerigliatrici, avvitatori, scalpellatori, motoseghe, decespugliatori, etc.
Il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero invece sono in grado di determinare lombalgie e traumi del rachide: tra le macchine che possono trasmettere vibrazioni al corpo intero vi sono quei mezzi di trasporto ove il lavoratore opera seduto.
Il Datore di lavoro, in ogni caso, ha l’obbligo di:
• identificare le potenziali fonti di vibrazioni, verificando se e quali siano le modalità di esposizione dei propri lavoratori;
• effettuare la valutazione, confrontando i valori di esposizione ottenuti con i limiti normativi, individuando le misure di riduzione del rischio;
• rivalutare nuovamente, programmando per tempo una nuova serie di rilevi, quando sono trascorsi 4 anni dall’ultima valutazione;
• redigere il documento, che diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D. Lgs. 81/2008), contenente il programma di miglioramento.
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